Condizioni Generali di Fornitura per gli imprenditori

Stato: 16.02.2021

§ 1 Validità

(1) Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti (“Acquirente”). Si applicano solo se l’Acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

(2) Le Condizioni Generali di Fornitura valgono in particolare per i contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (“merce”), indipendentemente dal fatto che la merce venga prodotta da noi o acquistata da fornitori (§§ 433, 650 BGB). Se non diversamente concordato, le Condizioni Generali di Fornitura  si applicano nella versione valida al momento dell’ordine dell’Acquirente o, in ogni caso, nella versione notificata per ultima all’Acquirente in forma di testo come accordo quadro anche per contratti futuri simili, senza che noi dobbiamo farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso.

(3) Si applicano esclusivamente le nostre Condizioni Generali di Fornitura. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o supplementari dell’Acquirente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui noi abbiamo espressamente acconsentito alla loro applicazione. Tale requisito del consenso si applica in ogni caso, per esempio anche se effettuiamo la consegna all’Acquirente senza riserve nella conoscenza delle condizioni generali dell’Acquirente.

(4) Accordi individuali stipulati con l’Acquirente in casi individuali (inclusi accordi accessori, supplementi ed emendamenti) avranno in ogni caso la precedenza su questi Termini e Condizioni Generali di Fornitura. Salvo prova contraria, per il contenuto di tali accordi fa fede un contratto scritto o la nostra conferma scritta.

(5) Dichiarazioni e notifiche legalmente rilevanti da parte dell’Acquirente riguardo al contratto (ad es. fissazione di scadenze, notifica di difetti, ritiro o riduzione) devono essere fatte per iscritto, cioè in forma scritta o di testo (ad es. lettera, e-mail, fax). I requisiti formali legali e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità del dichiarante, rimangono inalterati.

(6) I riferimenti all’applicabilità delle disposizioni di legge hanno solo un significato chiarificatore. Anche senza tale chiarimento, le disposizioni di legge sono quindi applicabili, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

§ 2 Offerta e conclusione del contratto

(1)  Tutte le offerte del Venditore sono soggette a modifiche e non vincolanti, a meno che non siano espressamente contrassegnate come vincolanti o contengano un periodo di accettazione specifico. Ciò vale anche se abbiamo messo a disposizione dell’Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, conteggi, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti – anche in forma elettronica – sui quali ci riserviamo diritti di proprietà e d’autore.

(2) L’ordine della merce da parte dell’Acquirente è considerato un’offerta vincolante di contratto. Se non indicato diversamente nell’ordine, il Venditore può accettare questa offerta contrattuale entro 14 giorni dal ricevimento.

(3) L’accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad esempio con la conferma d’ordine), per telecomunicazione (via e-mail o fax) o con la consegna della merce all’Acquirente.

(4) I supplementi e le modifiche agli accordi stipulati, comprese le presenti Condizioni Generali di Consegna, devono essere in forma scritta per essere efficaci. Ad eccezione degli amministratori delegati o dei firmatari autorizzati, i dipendenti del Venditore non hanno il diritto di stipulare accordi orali diversi dall’accordo scritto. La trasmissione per telecomunicazione, in particolare via fax o e-mail, è sufficiente per soddisfare il requisito della forma scritta.

(5) Le informazioni fornite dal Venditore sull’oggetto della fornitura o del servizio (ad es. pesi, dimensioni, valori di utilità, capacità di carico, tolleranze e dati tecnici) nonché le nostre rappresentazioni dello stesso (ad es. disegni e illustrazioni) sono solo approssimativamente autorevoli, a meno che l’utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto non richieda una corrispondenza esatta. Non sono caratteristiche di qualità garantita, ma descrizioni o identificazioni della consegna o del servizio. Sono ammessi scostamenti comunemente accettati nella prassi commerciale, scostamenti dovuti alle disposizioni di legge o che rappresentano migliorie tecniche nonché la sostituzione di componenti con parti equivalenti nella misura in cui non compromettono l’utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto.

§ 3 Prezzi e pagamento

(1)  I prezzi si applicano all’ambito dei servizi e delle consegne elencati nelle conferme d’ordine. Servizi aggiuntivi o speciali saranno addebitati separatamente. I prezzi sono espressi in EUR, franco magazzino del Venditore più imballaggio, imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, dazi doganali per consegne di esportazione nonché tasse e altri oneri pubblici

(2) A questo proposito, l’Acquirente dovrà sostenere le spese di trasporto franco magazzino e le spese di un’eventuale assicurazione di trasporto richiesta dall’Acquirente.

(3) Se i prezzi concordati si basano sui prezzi di listino del Venditore e la consegna deve essere effettuata oltre i quattro mesi dalla conclusione del contratto, si applicano i prezzi di listino del Venditore validi al momento della consegna (in ogni caso meno una percentuale concordata o uno sconto fisso).

(4) Gli importi delle fatture devono essere saldati entro 10 giorni dalla fatturazione e dalla consegna o dall’accettazione della merce, senza alcuna detrazione, se non diversamente concordato per iscritto. La data di ricezione da parte del Venditore è decisiva per la data di pagamento. Il pagamento con assegno è escluso, a meno che non sia concordato separatamente nei singoli casi. Se l’Acquirente non effettua il pagamento alla scadenza, sulle somme non pagate verranno addebitati gli interessi dalla data di scadenza al tasso d’interesse di mora legale applicabile di volta in volta; il diritto di richiedere ulteriori danni in caso di mora rimane inalterato. Per quanto riguarda i commercianti, il diritto al tasso d’interesse di scadenza commerciale (§ 353 HGB) rimane inalterato.

(5) In deroga alla Sezione 3 (3) delle presenti Condizioni, il Venditore è autorizzato in qualsiasi momento, anche nel quadro di un rapporto d’affari in corso, ad effettuare una consegna in tutto o in parte solo contro pagamento anticipato. Il Venditore deve dichiarare una riserva corrispondente al più tardi con la conferma dell’ordine.

(6) La compensazione con le contro pretese dell’Acquirente o la ritenzione dei pagamenti dovuti a tali pretese è consentita solo nella misura in cui le contro pretese siano incontestate o siano state stabilite legalmente o derivino dallo stesso ordine in base al quale è stata effettuata la consegna in questione.

(7) Se dopo la stipula del contratto (ad es. in caso di procedura d’insolvenza) risulta che il diritto al prezzo d’acquisto è messo in pericolo dall’incapacità di pagamento dell’Acquirente, il Venditore ha il diritto di rifiutare la prestazione e, se necessario, dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nel caso di contratti per la fabbricazione di oggetti ingiustificabili (prodotti su misura), il Venditore può dichiarare immediatamente la rescissione; le disposizioni legali sulla dispensabilità della fissazione di un termine rimangono inalterate.

§ 4 Consegna e tempi di consegna

(1) Le consegne sono effettuate franco magazzino del Venditore. Su richiesta e a spese dell’Acquirente, la merce sarà spedita ad un’altra destinazione (vendita con consegna in un luogo diverso da quello di esecuzione).

(2) Le scadenze e le date per le consegne e i servizi promessi dal Venditore sono sempre solo approssimative, a meno che sia stata espressamente promessa o concordata una scadenza o una data fissa. Se è stata concordata la spedizione, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto.

(3) Il Venditore può – senza pregiudicare i suoi diritti derivanti dall’inadempienza dell’Acquirente – richiedere all’Acquirente una proroga dei termini di consegna e di esecuzione o un rinvio delle date di consegna e di esecuzione per il periodo di tempo durante il quale l’Acquirente non rispetta i suoi obblighi contrattuali nei confronti del Venditore.

(4.1) Nelle transazioni legali tra aziende, la consegna è soggetta all’auto consegna tempestiva.

(4.2) Il Venditore non è responsabile dell’impossibilità di consegna o di ritardi nella consegna nella misura in cui questi siano causati da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto (ad es. interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà di approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, blocchi legittimi, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell’ottenere i necessari permessi ufficiali, misure ufficiali, epidemie/pandemie) di cui il Venditore non è responsabile. Se tali eventi rendono sostanzialmente più difficile o impossibile per il Venditore fornire la consegna o il servizio e l’impedimento non è solo di durata temporanea, il Venditore ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o di servizio vengono prolungati o i termini di consegna o di servizio vengono posticipati del periodo dell’impedimento più un periodo di avviamento ragionevole. Nella misura in cui non ci si può ragionevolmente aspettare che l’Acquirente accetti la consegna o il servizio a causa del ritardo, egli può recedere dal contratto con una dichiarazione scritta immediata al Venditore.

(4.3) Difficoltà di approvvigionamento e altre interruzioni delle prestazioni da parte dei nostri fornitori a monte, così come l’assenza, l’errata o l’intempestiva consegna da parte di terzi, sono considerati casi di forza maggiore solo se il fornitore a monte/terzo è a sua volta impossibilitato per forza maggiore a fornire la prestazione che gli spetta.

(5) Il Venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali solo nel caso in cui

  • la consegna parziale è utilizzabile per l’Acquirente nell’ambito dello scopo previsto dal contratto,
  • la consegna delle rimanenti merci ordinate è assicurata e
  • l’Acquirente non deve sostenere spese o costi aggiuntivi significativi (a meno che il Venditore non accetti di sostenere tali costi).

(6) Qualora il Venditore risulti inadempiente con una consegna o un servizio o se una consegna o un servizio per qualsiasi motivo diventa per lui impossibile, la responsabilità del Venditore per i danni è limitata ai sensi della § 8 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

§ 5 Luogo di adempimento, spedizione, imballaggio, trasferimento del rischio, accettazione

(1) Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale – compreso qualsiasi adempimento successivo – è la sede del magazzino del Venditore, se non diversamente stabilito.

(2) Il metodo di spedizione (in particolare la scelta dell’azienda di trasporto e il percorso di spedizione) e l’imballaggio sono soggetti alla doverosa discrezione del Venditore – se non espressamente diversamente concordato.

(3) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale dell’oggetto della fornitura passa all’Acquirente al più tardi al momento della consegna dell’oggetto della fornitura (per cui è determinante l’inizio del processo di carico) allo spedizioniere, al trasportatore o ad altri terzi incaricati di effettuare la spedizione. Ciò vale anche nel caso in cui vengano effettuate consegne parziali o il Venditore abbia assunto altri servizi (ad es. spedizione o installazione). Se la spedizione o la consegna viene ritardata a causa di una circostanza la cui causa è imputabile all’Acquirente, il rischio passa all’Acquirente dal giorno in cui l’oggetto della consegna è pronto per la spedizione e il Venditore lo ha comunicato all’Acquirente.

(4) Le spese di magazzinaggio dopo il trasferimento del rischio sono a carico dell’Acquirente. In caso di giacenza da parte del Venditore, le spese di giacenza ammontano allo 0,25% dell’importo della fattura degli articoli di consegna da conservare per settimana trascorsa. La prova di un danno maggiore e l’affermazione di rivendicazioni legali (in particolare il risarcimento delle spese supplementari, un’indennità adeguata, la disdetta) del Venditore rimangono inalterate; la somma forfettaria deve essere compensata con ulteriori rivendicazioni monetarie. L’Acquirente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.

(5) Il Venditore assicurerà la spedizione contro il furto, la rottura, il trasporto, l’incendio e i danni dell’acqua o altri rischi assicurabili solo su richiesta esplicita dell’Acquirente e a spese dell’Acquirente.

(6) Per quanto riguarda l’accettazione, l’oggetto della vendita è considerato accettato quando

  • la consegna e, se anche il Venditore è debitore dell’installazione, l’installazione è stata completata,
  • il Venditore ha notificato l’Acquirente con riferimento all’accettazione presunta ai sensi del presente § 5 (6) e ha richiesto all’Acquirente di accettare la merce,
  • sono trascorsi (dodici) giorni lavorativi dalla consegna o dall’installazione o l’Acquirente ha iniziato a usare l’articolo acquistato (ad esempio ha messo in funzione il sistema consegnato) e in questo caso sono trascorsi (sei) giorni lavorativi dalla consegna o dall’installazione e
  • l’Acquirente non ha preso in consegna entro questo termine per una ragione diversa da un difetto notificato al Venditore che rende impossibile l’uso dell’oggetto acquistato o lo compromette in modo significativo.

§ 6 Garanzia, difetti materiali e di titolo, risarcimento dei danni

(1) Il periodo di garanzia per i difetti del materiale è di 12 mesi. Ciò non si applica nella misura in cui la legge ai sensi dei §§ 438 paragrafo 1 n. 2 (edifici e oggetti per edifici), 479 paragrafo 1 diritto di rivalsa e 634a paragrafo 1 n. 2 (difetti di costruzione) BGB (Codice civile tedesco) prescrive termini più lunghi. Questo termine non si applica anche alle richieste di risarcimento danni da parte dell’Acquirente derivanti da lesioni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute, o da violazioni intenzionali o di grave negligenza da parte del Venditore o dei suoi ausiliari, così come nel caso di rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, che in ogni caso si prescrivono in conformità alle disposizioni di legge.

(2) Il diritto di far valere un diritto di ritenzione, una richiesta di risarcimento danni al posto della prestazione e di rescindere il contratto è escluso in caso di deviazioni insignificanti dalla qualità concordata e in caso di compromissione solo insignificante dell’utilizzabilità. I diritti per difetti non sussistono in caso di usura naturale o di danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio a causa di un trattamento errato o negligente, di sollecitazioni eccessive, di materiali di esercizio inadeguati, di lavori di costruzione difettosi o a causa di influenze esterne speciali che non sono assunte dal contratto.

Reclami per consegne parziali non ci liberano dall’obbligo di accettare la quantità rimanente della merce ordinata.

(3) Se modifiche improprie o lavori di riparazione vengono eseguiti dall’Acquirente o da terzi, non sussistono reclami per difetti e per le conseguenze che ne derivano.

(4) I prodotti sono fabbricati con materie prime naturali e possono quindi essere soggetti a certe variazioni nella loro natura, come efflorescenze, variazioni di colore, sbavature, pori, cavità o crepe superficiali. Non si assume alcuna responsabilità per i difetti materiali. Allo stesso modo, non si assume alcuna responsabilità per l’assenza di sostanze di origine organica.

(5) Scostamenti, modifiche o tolleranze nell’ambito delle norme DIN non costituiscono uno scostamento dalla qualità concordata. Gli scostamenti di quantità possono essere contestate solo se gli ammanchi determinati superano il 3%. Le informazioni contenute nei cataloghi, opuscoli, circolari, annunci, illustrazioni e listini prezzi riguardanti pesi, dimensioni, capacità, colori, prezzi, servizi e simili non sono vincolanti e non costituiscono una dichiarazione di qualità ai sensi delle disposizioni di legge. Sono vincolanti solo se espressamente confermati per iscritto.

(6) I modelli o campioni sono considerati solo come campioni non vincolanti in conformità con le clausole di cui sopra. Gli scostamenti dai modelli e campioni dovute alla tecnologia di produzione, in particolare nel caso di lotti di produzione diversi, non costituiscono un difetto materiale.

(7) Il Venditore non è responsabile delle differenze di colore e di qualità (in particolare non per l’assenza di sostanze di origine organica) delle materie prime utilizzate per la fabbricazione dei prodotti venduti.

(8) La rivendicazione di reclami per vizi richiede inoltre che l’Acquirente abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e notifica dei difetti (§§ 377, 381 HGB). Nel caso di materiali da costruzione e altri beni destinati all’installazione o ad altre lavorazioni successive, deve essere effettuata un’ispezione in ogni caso prima della lavorazione, unione o miscelazione.

Se un difetto, una consegna errata o una consegna di quantità mancanti diventa evidente durante la consegna, l’ispezione o in qualsiasi momento successivo, dobbiamo essere avvisati immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro 7 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non riconoscibili durante l’ispezione devono essere segnalati entro lo stesso periodo dalla scoperta. Se l’Acquirente non esegue il controllo adeguato e/o non segnala i difetti, la nostra responsabilità per il difetto non segnalato o non segnalato in tempo o non segnalato correttamente è esclusa in conformità alle disposizioni di legge.

(9) Il Venditore deve avere la possibilità di esaminare lui stesso il difetto e/o di farlo esaminare da esperti da lui incaricati. Questo non si applica solo se devono essere prese misure immediate a causa di un pericolo imminente.

Su richiesta del Venditore, un oggetto di consegna oggetto di un reclamo deve essere restituito al Venditore in porto franco. In caso di reclamo giustificato, il Venditore rimborserà il costo della rotta di spedizione più economica; ciò non vale se i costi aumentano perché l’oggetto della consegna si trova in un luogo diverso da quello di destinazione.

(10) Se le superfici di riferimento sono create dal Venditore o sotto la supervisione del Venditore da dipendenti dell’Acquirente, si presume che i difetti riscontrati in altre aree siano dovuti a difetti di lavorazione si applica se la superficie di riferimento è priva di difetti. Questa ipotesi non si applica al contrario.

(11) Il Venditore deve prima avere la possibilità di rimediare al difetto entro un periodo di tempo ragionevole. L’Acquirente ha diritto di priorità all’adempimento successivo sotto forma di una consegna sostitutiva. Se l’adempimento successivo fallisce, l’Acquirente può – indipendentemente da eventuali richieste di risarcimento danni ai sensi dei seguenti paragrafi 13 e 14 – recedere dal contratto o ridurre la remunerazione. Lo stesso vale dopo la scadenza infruttuosa di un periodo di grazia ragionevole stabilito dall’Acquirente o nei casi altrimenti previsti dalla legge. Il periodo di grazia deve essere fissato per iscritto. Il periodo di grazia è ragionevole solo se è di almeno 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fissazione del periodo di grazia. Se, per ragioni speciali, è ragionevole solo un periodo di grazia ancora più lungo, il Venditore lo farà notare all’Acquirente se il periodo da lui stabilito è troppo breve.

(12) I diritti dell’Acquirente per le spese sostenute ai fini dell’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, sono esclusi nella misura in cui le spese sono aumentate perché l’oggetto della fornitura è stato successivamente portato in un luogo diverso dalla filiale dell’Acquirente o dal luogo di consegna concordato, a meno che il trasferimento non sia conforme all’uso previsto.

(13) Sono escluse le richieste di risarcimento danni e di rimborso spese dell’Acquirente (di seguito denominate richieste di risarcimento danni), indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare a causa della violazione dei doveri derivanti dall’obbligo contrattuale e dall’illecito. Ciò non vale nei casi di responsabilità obbligatoria, ad esempio in base alla legge sulla responsabilità del prodotto, nei casi di dolo, negligenza grave, lesioni alla vita, al corpo o alla salute e violazione di una condizione che va alla base del contratto. Per obblighi contrattuali sostanziali si intende l’obbligo di consegnare l’oggetto della fornitura entro i termini previsti, l’assenza di vizi di legittimità e di vizi materiali che ne pregiudichino la funzionalità o l’utilizzabilità in modo più che irrilevante, nonché gli obblighi di consulenza, protezione e custodia che servono a consentire all’Acquirente di utilizzare l’oggetto della fornitura conformemente al contratto o lo scopo è proteggere la vita o l’incolumità del personale dell’Acquirente o proteggere la sua proprietà da danni significativi. La richiesta di risarcimento danni per la violazione di obblighi contrattuali sostanziali è tuttavia limitata al danno prevedibile tipico del contratto, a meno che non vi sia dolo o negligenza grave o responsabilità per lesioni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute. Una modifica dell’onere della prova a scapito dell’Acquirente non è associato alle disposizioni di cui sopra.

(14) Qualora debbano essere pagati i danni ai sensi del paragrafo 13 di cui sopra, la richiesta deve in ogni caso essere limitata ai danni che il Venditore ha previsto al momento della conclusione del contratto come possibile conseguenza di una violazione del contratto o che avrebbe dovuto prevedere esercitando la dovuta attenzione. Anche i danni indiretti e i danni conseguenti derivanti da difetti dell’oggetto della fornitura sono risarcibili solo nella misura in cui tali danni siano tipicamente prevedibili nell’utilizzo dell’oggetto della fornitura come previsto.

(15) Le disposizioni di cui sopra (par. 13 e 14) si applicano anche alle richieste di risarcimento danni basate su difetti materiali e a favore degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli altri ausiliari del Venditore.

(16) Ulteriori o altre rivendicazioni dell’Acquirente a causa di un difetto materiale contro il Venditore, gli organi, i rappresentanti legali, gli impiegati e altri agenti ausiliari del Venditore, e i suoi agenti ausiliari sono esclusi.

(17) Le condizioni di cui sopra al § 6 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano di conseguenza in caso di difetti di proprietà.

§ 7 Diritti di proprietà

(1) Il Venditore garantisce ai sensi del presente § 7 che l’oggetto della fornitura è privo di diritti di proprietà industriale o copyright di terzi o che i diritti di proprietà industriale o copyright consentono almeno la vendita e la lavorazione dell’oggetto della consegna. Ciascuna parte contraente deve notificare immediatamente per iscritto all’altra parte contraente le pretese avanzate nei suoi confronti a causa della violazione di tali diritti.

(2) Se l’oggetto della fornitura viola un diritto di proprietà industriale o d’autore di terzi, il Venditore, a sua discrezione e a sue spese, modificherà o sostituirà l’oggetto della fornitura in modo tale che i diritti di terzi non vengano più violati, ma l’oggetto della fornitura continui a svolgere le funzioni concordate per contratto, oppure procurerà all’Acquirente il diritto di utilizzo stipulando un contratto di licenza con i terzi. Se il Venditore non riesce a farlo entro un periodo di tempo ragionevole, l’Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto o di ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto. Eventuali richieste di risarcimento danni dell’Acquirente sono soggette alle limitazioni del § 6 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

(3) In caso di violazioni di diritti da parte di prodotti di altri produttori forniti dal Venditore, il Venditore farà valere, a sua discrezione, i suoi diritti nei confronti dei produttori e dei fornitori a monte per conto dell’Acquirente o li cederà all’Acquirente. I reclami contro il Venditore in questi casi ai sensi del presente § 7, se l’esecuzione giudiziaria delle suddette rivendicazioni contro i produttori e i fornitori a monte non ha avuto successo o è inutile, ad esempio a causa di insolvenza.

§ 8 Consultazione, prestazioni di servizio, competenza del cliente

(1) Se non espressamente concordato per iscritto, la consulenza tecnica non fa parte del contratto di fornitura. Anche la consegna di opuscoli o istruzioni tecniche non costituisce un rapporto di consulenza. Nella misura in cui il Venditore fornisce informazioni tecniche o agisce in qualità di consulente e queste informazioni o consigli non fanno parte delle prestazioni da lui contrattualmente concordate, ciò avviene gratuitamente e con esclusione di qualsiasi responsabilità.

(2) Se, tuttavia, la consulenza viene fornita in via eccezionale, il Venditore presume che l’Acquirente abbia le conoscenze di base necessarie della tecnica di costruzione per la lavorazione degli oggetti di fornitura su edifici, nonché le conoscenze generali di costruzione. Tale conoscenza è anche presupposta per la vendita dei prodotti.

(3) La consulenza viene fornita esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dall’Acquirente. Il Venditore non è obbligato a verificare queste informazioni (o a svolgere le proprie indagini).

(4) Il Venditore è responsabile della consulenza fornita solo se questa è contrattualmente dovuta, la consulenza è stata data per iscritto e sono stati utilizzati i prodotti del Venditore.

(5) Nella misura in cui i dipendenti o gli agenti del Venditore forniscono istruzioni per la lavorazione del Prodotto o forniscono assistenza in caso di malfunzionamenti nel corso della lavorazione, questa attività – se non diversamente concordato – riguarda esclusivamente la lavorazione generale dei Prodotti e l’ispezione dei Prodotti venduti dal Venditore. Questo non costituisce una responsabilità per il trattamento e la corretta fabbricazione dell’opera da parte dell’Acquirente. Le disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano di conseguenza all’ambito di responsabilità e ai termini di prescrizione.

§ 9 Riserva di proprietà

(1) Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al pagamento completo di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di acquisto e da una relazione commerciale in corso (crediti garantiti). Nel caso di un conto corrente, la proprietà riservata è considerata una garanzia per il saldo del conto.

(2) Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere né date in pegno a terzi né cedute in garanzia prima che i crediti garantiti siano stati integralmente pagati. L’Acquirente deve informarci immediatamente per iscritto se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura d’insolvenza o se terzi (ad es. pignoramenti) hanno accesso alla merce di nostra proprietà.

(3) In caso di violazione del contratto da parte dell’Acquirente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d’acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o a richiedere la consegna della merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non include allo stesso tempo la dichiarazione di recesso; siamo piuttosto autorizzati a richiedere solo la restituzione della merce e a riservarci il diritto di recesso. Qualora l’Acquirente non paghi il prezzo d’acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo precedentemente fissato all’Acquirente un termine ragionevole per il pagamento senza successo o se fissare un tale termine è dispensabile secondo le disposizioni di legge.

(4) Fino alla revoca in conformità con (c) di seguito, l’Acquirente avrà il diritto di rivendere, combinare e/o lavorare le merci soggette a riserva di proprietà nel corso ordinario degli affari. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

(a) In quanto produttore, la riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dalla combinazione delle nostre merci al loro intero valore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà rimane, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. Lo stesso vale per il prodotto risultante come per le merci consegnate con riserva di proprietà.

(b) I crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto, compresi tutti i diritti accessori, ci vengono ceduti dall’Acquirente a titolo di garanzia in toto o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà secondo il paragrafo precedente, con priorità sul resto. Se è stato concordato un conto corrente, lo stesso vale per la richiesta di saldo. Accettiamo l’incarico. Gli obblighi dell’Acquirente di cui al comma 2 si applicano anche ai crediti ceduti.

(c) Oltre a noi, l’Acquirente rimane autorizzato a riscuotere il credito. Ci impegniamo a non riscuotere il credito finché l’Acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non c’è una carenza nella sua capacità di pagamento e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del paragrafo 3. Se questo è il caso, tuttavia, possiamo esigere che l’Acquirente ci informi dei crediti ceduti e dei loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i documenti pertinenti e informi i debitori (terzi) della cessione. In questo caso abbiamo inoltre il diritto di revocare l’autorizzazione dell’Acquirente a vendere ulteriormente e a trattare la merce con riserva di proprietà.

(d) Se il valore realizzabile dei titoli supera i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta dell’Acquirente rilasceremo titoli di nostra scelta.

(5) I suddetti diritti di garanzia del Venditore non sono influenzati da pagamenti parziali effettuati da terzi all’Acquirente sui crediti ceduti, compresi i pagamenti su fatture parziali. I diritti di garanzia continuano fino all’intero importo del rispettivo credito residuo dell’Acquirente ai sensi delle disposizioni di cui sopra.

§ 10 Disposizioni finali

(1) Se l’Acquirente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico o se non ha un foro generale nella Repubblica Federale di Germania, il foro competente per eventuali controversie derivanti dal rapporto d’affari tra il Venditore e l’Acquirente è, a scelta del Venditore, il tribunale libero o la sede dell’Acquirente. In questi casi, tuttavia, il tribunale libero è il foro competente esclusivo per le azioni legali contro il Venditore. Le disposizioni legali obbligatorie sui luoghi esclusivi di giurisdizione non sono influenzate da questa disposizione.

(2) I rapporti tra il Venditore e l’Acquirente sono regolati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di Germania. Non è applicabile la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni dell’11.4.1980 (CISG).

(3) Se una o più disposizioni di questi Termini e Condizioni è o diventa invalida, la validità delle restanti disposizioni non sarà influenzata dalle Statistiche WP. Questo sito web utilizza il plugin di analisi di WordPress